Aree di attività
Questa pagina indica e sintetizza le differenti materie
trattate dallo Studio.
RAPPORTI BANCARI DI CONTO CORRENTE
Le ragioni di contestazione nella gestione dei conti correnti bancari sono molteplici e fondate, siccome:
- la violazione di norme, specifiche come codicistiche, in tema di formazione dei contratti ed il frequente mancato rispetto degli obblighi formali imposti agli istituti;
- l’applicazione di clausole prive di valido supporto negoziale, quali la misura del saggio ultralegale degli interessi passivi e l’addebito di commissioni, di massimo scoperto, di istruttoria veloce o di disponibilità fondi, e di spese;
- e l’utilizzo di prassi diffuse a tutti i rapporti di conto corrente, ma contrarie alla legge, quali la ormai assai nota questione della capitalizzazione periodica degli interessi, universalmente conosciuta come “anatocismo bancario”;
danno luogo alla possibilità di impugnazione, con domanda di rimborso o di storno delle somme illegittimamente addebitate.
Sono innumerevoli le cause promosse in questa materia dello studio nell’interesse di centinaia di correntisti poiché la struttura del contratto di conto corrente rende gli indebiti non già sporadica anomalia, bensì fisiologica costante.
CONTRATTI FINANZIARI DERIVATI: SWAP
Nella variegata galassia dei contratti finanziari “derivati”, così definiti perché “derivano” la loro valorizzazione da elementi esterni al contratto, rientrano anche i tanto discussi Interest Rate SWAP, ossia quei contratti di scambio di flussi di pagamento, di cui tanto si parla per le ingenti perdite che hanno prodotto a danno dei clienti bancari.
Detti contratti hanno, per la maggior parte e nella forma più diffusa, la finalità, dichiarata dalle banche e perseguita dai sottoscrittori, di proteggere o “assicurare” il cliente contro il rischio di aumento del tasso di interesse variabile con il quale è regolato un suo indebitamento sottostante (nozionale): il sottoscrittore, concludendo tale contratto, si obbliga a pagare, su tale nozionale, un tasso fisso e riceverà dalla banca un tasso variabile. La compensazione tra i due flussi porterà all’accredito o all’addebito periodico del differenziale.
Assai spesso questi contratti presentano molteplici ragioni di criticità, o per la loro inadeguatezza rispetto alla dichiarata funzione di copertura o per la inosservanza delle banche degli specifici adempimenti loro imposti dalle normative di settore (Testo Unico della Finanza e Regolamenti CONSOB).
La dichiarata nullità dei contratti o la accertata responsabilità contrattuale degli istituti di credito porta al diritto di rimborso dei differenziali pagati o al risarcimento del danno ad essi corrispondente.
OBBLIGAZIONI BANCARIE NON QUOTATE
Le obbligazioni bancarie non quotate rientrano nella nozione di “prodotti finanziari illiquidi”, ovvero, secondo la definizione fornita dalla Consob, di prodotti “che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
Il mancato rispetto da parte degli intermediari dei meccanismi di tutela per gli investitori, imposti dalle comunicazioni Consob, nonché delle norme previste dal Testo Unico Finanziario e dai Regolamenti Consob, può comportare per l’investitore il diritto di agire per la ripetizione degli importi investiti o il risarcimento dei danni.
NEGOZIAZIONE ONLINE DI STRUMENTI FINAZIARI
Il servizio di trading online consiste nell’utilizzo di internet quale canale di contatto con la clientela per l’esecuzione dei servizi di negoziazione per conto di terzi e di ricezione e trasmissione ordini.
Attraverso il trading on-line possono essere negoziati anche strumenti derivati, come le Options, i Futures, i Covered warrant o derivati su valute.
Le Options sono contratti derivati che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare o vendere un’attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato; i Futures sono contratti a termine con i quali le parti si impegnano a scambiare una certa attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura; i Covered Warrant sono strumenti finanziari derivati che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un’attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.
Grazie alla rapidità con cui l’investitore può operare via internet, devono essere garantiti tutti i profili di tutela dei risparmiatori (Testo Unico Finanziario e Regolamenti Consob), ed assicurata, in aggiunta ad essi, una maggiore tutela all’investitore rispetto a tutti gli specifici rischi che possono manifestarsi a chi opera online.
In caso di mancato rispetto della normativa di settore, l’investitore ha diritto di agire giudizialmente per il risarcimento o la ripetizione delle somme investite.
CONTRATTI DI MUTUO E LEASING
In questi contratti di erogazione di credito e di locazione finanziaria si ravvisa spesso la presenza di vizi strutturali. Essi, per lo più, consistono nella metodologia di calcolo ed applicazione degli interessi corrispettivi che ne determina la indeterminatezza e nella non corrispondenza degli interessi nominali indicati in contratto con quelli effettivamente applicati in considerazione delle varie componenti di costo.
Tali riscontri a volte persino conducono alla rilevazione del superamento della soglia usura e comunque producono la nullità relativa o assoluta del contratto e possono addirittura addurre al diritto del mutuato alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti.
POLIZZE ASSICURATIVE-FINANZIARIE UNIT LINKED
Queste polizze, celate sotto l’egida della denominazione “polizze sulla vita”, sono prodotti complessi, dalle connotazioni spiccatamente finanziarie e speculative, piuttosto che assicurative.
La classificazione delle dette polizze come prodotti finanziari impone alle compagnie di assicurazione il rispetto della normativa di settore (Testo Unico Finanziario e Regolamenti Consob) e spesso presentano molteplici profili di criticità, tra cui la carente informativa precontrattuale fornita all’investitore e la mancata sottoscrizione di un valido contratto quadro.
Dette violazione possono produrre la nullità o l’annullabilità del contratto, con diritto dell’investitore al rimborso del premio pagato o al risarcimento dei danni.
SERVIZI DI INVESTIMENTO E GESTIONI PATRIMONIALI
I servizi di investimento e di gestione patrimoniale mobiliare offerti dagli intermediari finanziari contemplano un sempre maggiore ventaglio di servizi tra loro caratterizzati da differenti gradi di complessità, rischio e costi. In quest’ambito può essere necessaria la tutela del risparmiatore, in particolare in caso di mala gestio, violazione dei limiti del mandato, mancato rispetto di istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere o omesso rispetto del benchmark di riferimento.
FIDEIUSSIONI BANCARIE
La fideiussione è una garanzia di carattere personale accessoria all’obbligazione principale disciplinata dal codice civile.
Nella prassi bancaria vi è stata una progressiva evoluzione della contrattualistica che ha ispirato clausole specifiche come la “clausola a prima richiesta”, la “clausola omnibus” fino a giungere al contratto autonomo di garanzia.
Le modifiche e le deroghe negoziali difformi alla disciplina codicistica hanno determinato un inevitabile contenzioso per accertarne la loro legittimità.
D’attualità è la questione delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia dei rapporti bancari che è stata risolta dalle Sezioni unite della suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11486/2021, la quale ha definitivamente censurato con la nullità parziale il contatto stipulato in conformità con le condizioni uniformi predisposte dall’ABI.
CENTRALE DEI RISCHI E SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
La Centrale dei Rischi e i Sistemi di Informazione Creditizia sono sistemi informativi sull’indebitamento delle imprese e dei privati verso banche ed intermediari finanziari. I soggetti segnalati possono, a seguito di apposita istanza, avere accesso alle informazioni registrate a loro nome per verificarne la correttezza e all’occorrenza chiederne al rettifica, anche con un provvedimento d’urgenza. L’illegittima segnalazione può fare sorgere il diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
BUONI FRUTTIFERI POSTALI
I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio distribuiti presso gli uffici postali da Poste Italiane S.p.a., intermediario che si occupa della loro sottoscrizione e del rimborso a scadenza per conto di Cassa Depositi e Prestiti. Negli ultimi anni è sorta una esigenza di tutela dei risparmiatori per ottenere la corretta liquidazione degli interessi maturati sulla somma investita e per ottenere lo stesso rimborso dei titoli sottoscritti opponendosi a pretestuose eccezioni di prescrizione.
CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO
Le carte di credito, di debito e di pagamento negli ultimi hanno generato sempre maggiore contenzioso, non solo per l’uso fraudolento da parte di terzi o per le contestazioni di addebiti illegittimi, ma anche per la concessione di linee di credito rotative (c.d. revolving), per l’addebito di commissioni non dovute o per arbitrarie revoche di servizi o pagamenti.
ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO
In alternativa al giudizio ordinario è possibile accedere all’A.B.F., un sistema istituito nell’anno 2009 dalla Legge sul risparmio (l. 262/2005) per la risoluzione alternativa delle controversie sorte tra le banche o altri intermediari e i clienti in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. L’ A.B.F. può rappresentare un’opportunità di tutela più rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
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